EMENDAMENTI
PREMESSA
Detto questo, bisogna però, distinguere il mondo del volontariato con le Imprese che nascondono l’attività imprenditoriale dietro la bandiera dell’Associazionismo, questo perché, per le ragioni appresso elencate, crediamo si stiano confondendo i rispettivi ruoli, nei diritti e nei doveri.
Per quanto sopra riteniamo che quanto proposto nella modifica sia una riedizione dell’Ordinanza presentata dall’On. Martini, da noi impugnata con successo sia al TAR che al Consiglio di Stato, che è chiaramente finalizzata a favorire la realizzazione di migliaia di canili da parte di Associazioni travestite con soldi pubblici. Le Associazioni ed i volontari che operano nel settore, quelli veri, hanno bisogno di sostegno e non possono essere ancora una volta vittime e strumento di CARTELLI ONLUS, . I lagher in Italia vanno chiusi, eliminati , a prescindere da chi sono gestiti, a prescindere dalla bandiera che sventolano. Il 75% dei canili in Italia è gestito da Associazioni , troppe di esse sono imprenditori travestiti da animalisti, se il settore dei canili in Italia è così discriminato, i motivi sono chiari.
IL PUNTO E’ SUL PRINCIPIO DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CHE NULLA DOVREBBE AVERE A CHE FARE CON L’ATTIVITA IMPRENDITORIALE. INOLTRE QUALE E’ LA GARANZIA DI PROFESSIONALITA’, CAPACITA’, ESPERIENZA FORMAZIONE,ECC. NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO? FORSE L’ETICHETTA DI APPARTENENZA AD UN ASSOCIAZIONE? FORSE UNA BANDIERA CON UN SIMBOLO? TUTTA QUESTA TUTELA ED INTERESSE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI SI RIDUCE A TANTO?
Tutta questa discriminazione e luoghi comuni quali” IL BUSINESS DEI CANILI” non vale per le false Associazioni che addirittura si sono specializzate nelle gare di appalto per centinaia di migliaia di euro? Ed ora , addirittura , si prepara una legge per favorirle nell’affidamento dei servizi che per le società significano possesso di requisiti tecnici, professionali, economici, sicurezza e quant’altro e per loro nessuna garanzia, alla faccia del “ garantire il benessere animale”. Senza parlare dei contributi pubblici che diventano strumento per far concorrenza alle Società che nessun accesso hanno agli stessi.
Invitiamo, inoltre, a leggere con attenzione le modifiche da dove si evince che non c’è alcun punto , ripetiamo ALCUN PUNTO,di intervento sostanziale per il benessere degli animali e tantomeno vincoli per garantire la qualità nella gestione delle strutture che li ospitano, ma l’unico l’obbiettivo , palese, è far gestire tutto il settore al mondo Associazionistico ( LAV , ENPA e loro affiliati) senza che lo stesso debba garantire il servizio con alcun requisito, se non quello di una tessera di appartenenza.
Per tutto quanto sopra riteniamo di dover garantire chi nel settore opera seriamente e professionalmente, per cui gli emendamenti di cui appresso sono la migliore prova di quanto, per noi, il benessere animale sia un attenzione primaria nella gestione delle strutture associate ed operanti nel settore.
A S S O C A N I L I
EMENDAMENTI
TESTO PROPOSTO
Art.1 (Principi e finalità)
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, in considerazione del contributo degli animali d’affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere degli animali d’affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali, nonché al fine di prevenire e contrastare il randagismo.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) animale d’affezione: ogni animale, in particolare cani o gatti, tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore; c) adozione: cessione definitiva dell’animale d’afezione ad un soggetto che se ne assume la cura, dando garanzie di buon trattamento; d) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d’affezione, di negozi di vendita di animali d’affezione, l’attività di toelettatura, l’attività di educazione e di addestramento di cani, l’attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione; e) allevamento di cani e gatti: attività finalizzata alla riproduzione o alla crescita di cani e gatti, a scopo commerciale; f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario; g) associazioni riconosciute: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, aventi come finalità la protezione degli animali; h) servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio; i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati o soccorsi sul territorio; j) rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione; k) anagrafe degli animali d’affezione: le anagrafi canine e feline contenenti l’insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell’animale d’affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato; l) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, censito dal comune ed accudito da associazioni riconosciute o da privati cittadini; m) organizzazioni veterinarie: società scientifiche veterinarie e associazioni professionali veterinarie presenti in una o più regioni.
Art. 3
(Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione)
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l’animale e a farlo registrare nell’anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall’entrata in possesso, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti.
2. Il responsabile di un animale d’affezione è tenuto a garantire la salute e il benessere dell’animale.
3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve adottare le seguenti misure:
a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale d’affezione che intende detenere;
b) non affidare l’animale d’affezione a persone che non siano in grado di gestirlo;
c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e dalle condizioni climatiche avverse, e fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria;
d) controllare l’attività riproduttiva dell’animale d’affezione, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata;
e) portare con se il documento di cui all’articolo 4, comma 4, quando conduce l’animale d’affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo a richiesta dell’autorità competente. Ove l’autorità competente accerti che il responsabile non abbia con se il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo entro 3 giorni presso l’ufficio dell’autorità che ha effettuato il controllo.
4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l’incolumità del cane, delle persone e di altri animali, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone o di animali consultare un medico veterinario specialista in medicina comportamentale; e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e per prevenire l’aggressione di persone o animali; f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c); tale misura non si applica ai gestori di allevamenti; g) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni. 6. E’ vietato allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei 2 mesi di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.
7. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4.
8. Il proprietario di un animale d’affezione, iscritto all’anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione al servizio veterinario pubblico, fornendone copia al nuovo proprietario. Chi riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.
9. In caso di smarrimento di un animale d’affezione il proprietario è tenuto, entro il termine di 5 giorni dalla data dello smarrimento, a darne comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.
Art. 4 Art. 4. (Anagrafe degli animali d’affezione e banca dati nazionale) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’istituzione dell’anagrafe felina, ai fini dell’identificazione e della registrazione di cui all’articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda l’anagrafe canina resta ferma la normativa vigente.
2. L’identificazione e la registrazione di cui all’articolo 3, comma 1, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestuale iscrizione dell’animale d’affezione nella relativa anagrafe regionale. 3. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti autorizzati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l’iscrizione nell’anagrafe canina o felina che accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. I veterinari libero-professionisti, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del microchip e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all’inoculazione del microchip o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare il servizio veterinario pubblico.
6. E’ istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una banca dati nazionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la confluenza dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella banca dati istituita ai sensi del comma 6, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 (Soccorso di animali)
1. Chiunque rinvenga animali d’affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio veterinario pubblico ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza. In caso di violazione degli obblighi di cui al periodo precedente si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. 2. In caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 6 (Decesso ed eutanasia)
1. Il proprietario dell’animale d’affezione, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall’anagrafe degli animali d’affezione.
2. Gli animali d’affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di: a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario; b) cane dichiarato a rischio elevato per l’incolumità pubblica previa certificazione emessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dal servizio veterinario pubblico presso il quale vengono effettuate l’osservazione e la valutazione comportamentale. 3. Le carcasse degli animali d’affezione deceduti sono smaltite ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992 ovvero sotterrati presso le strutture di cui all’articolo 19 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico.
Art. 7 (Attività di prevenzione e controllo delle morsicature) 1. E’ istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature, con il compito di valutare i dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e formulare proposte al fine di prevenirle. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia nominato dal Ministro della salute, un medico veterinario in rappresentanza delle organizzazioni veterinarie definite all’articolo 2, lettera l) e da un medico veterinario designato dalle associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive competenze, garantiscono la prevenzione e il controllo delle morsicature e trasmettono i dati relativi alla Commissione nazionale di cui al comma 1. 4. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 5. La Commissione riferisce periodicamente al Ministero sui risultati dell’attività svolta.
Art. 8 (Formazione)
1. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale in materia di comportamento e benessere degli animali. 2. Per l’accesso al ruolo di veterinario dirigente di 1° e 2° livello dell’area funzionale C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) del Servizio sanitario nazionale sono previste prove di valutazione in materia di comportamento e benessere degli animali d’affezione.
Art. 9 (Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)
3. Il servizio veterinario pubblico, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite. In caso di permanenza di rischio elevato e di conseguente conferma delle prescrizioni impartite, emette apposito certificato, attestante il rischio elevato per l’incolumità pubblica dell’animale. 4. Il sindaco, qualora il servizio veterinario pubblico accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di confisca amministrativa. 5. Il responsabile dell’animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente alla custodia del cane sottoposto ad intervento terapeutico comportamentale ed è obbligato a sostenerne le spese, sino al momento di un eventuale trasferimento di proprietà. 6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di rischio elevato può altresì rinunciare alla proprietà dell’animale. In tal caso l’animale è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute, che garantiscono l’incolumità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell’animale e del suo recupero.
7. I servizi veterinari pubblici devono tenere un registro aggiornato dei cani per i quali è stato emesso certificato di rischio elevato. 8. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai cani randagi.
Art. 10 (Canili e gattili sanitari)
1. I canili e gattili sanitari, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), provvedono a: a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi la profilassi vaccinale e antiparassitaria nonché eventuali interventi chirurgici; b) la verifica della presenza del microchip negli animali smarriti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell’animale, entro tre giorni dall’evento, al fine della riconsegna; c) l’applicazione del microchip e la registrazione in anagrafe degli animali randagi; d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera c) ai fini del controllo della popolazione canina e felina.
2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere dati in adozione, previo intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lett. d), a privati, ad associazioni riconosciute o a rifugi, che diano garanzie di buon trattamento. 3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere quindi trasferiti, entro 60 giorni dal ritrovamento, nei rifugi. 4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate. 5. Il Ministero della salute con proprio decreto, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari. 6. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario pubblico o agli organi di pubblica sicurezza.
Art. 11 (Rifugi)
1. I rifugi, come definiti all’articolo 2, comma 1, lett. i), provvedono a: a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la cessione a privati; b) incentivare e favorire la cessione a privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni; c) organizzare visite guidate al fine di agevolare l’incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione; d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute.
2. I rifugi non possono ospitare più di 200 animali contemporaneamente e garantire a ciascun animale uno spazio minimo vitale di 10 metri quadrati a cane di cui almeno 3 coperti. 3. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 10 comma 5, sono stabiliti i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi.
4. I rifugi, al fine di favorire la cessione a privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l'ingresso quotidiano al pubblico. L’orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei.
5. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario, in qualità di direttore sanitario.
Art. 12 (Compiti dei comuni)
1) Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del comune e ha l’obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico. 2) I Comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi, avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge. 3) I Comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzione con associazioni riconosciute o con soggetti privati che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle Associazioni riconosciute preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.
4) I Comuni adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi.
5) I Comuni, singoli o associati, provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica. All’attuazione di tali piani i Comuni provvedono con proprie risorse economiche. 6) I Comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l’istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell’abbandono quali: incentivi per l’adozione di animali d’affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici Veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il regolamento che istituisce l’imposta determina l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti. 7) I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad ospitare temporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono affidati gli animali d’affezione il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo.
Art. 13 (Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione)
1. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione devono garantire livelli minimi per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:
a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 5, previsti dalla presente legge; b) la struttura di cui alla lettera a) provveda alla restituzione dell’animale al proprietario; c) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino la adozione degli animali. 2. I Comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che: a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale o regionale; b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.
14 Art. 14. (Impiego di cibo residuo per animali)
1. Alle associazioni animaliste riconosciute che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per la richiesta di distribuzione gratuita di prodotti alimentari da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline e degli animali d’affezione ospitati presso i rifugi, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155.
2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline, autorizzati dal Comune dove si trovano le colonie medesime, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle norme d’igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.
Art. 15 (Attività economiche con animali d’affezione)
1. Le attività economiche con animali d’affezione, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5, ed accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia anche durante le ore notturne.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all’interno delle aree riservate all’attività.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni riconosciute, degli Ordini dei medici veterinari e delle organizzazioni veterinarie, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, zoologia, etologia , tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
5. I comuni compilano e rendono accessibile ai cittadini l’elenco delle attività con animali da affezione autorizzate, presenti sul proprio territorio, e ne curano l’aggiornamento.
6. I titolari delle attività con animali d’affezione devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario, che assicuri adeguata assistenza sanitaria agli animali medesimi.
7. I titolari della attività di allevamento o commercio devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell’avvenuta cessazione dell’attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione. 8. Le attività di cui al presente articolo, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti prescritti entro il termine di 18 mesi. 9. La vigilanza sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico.
Art.16 (Obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d’affezione) 1. Il titolare di attività economiche con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nella sede in cui l’attività viene svolta, un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico, che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico. Il registro è conservato per 5 anni e deve essere esibito a richiesta del servizio veterinario pubblico per i controlli.
2. E’ vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi.
3. E’ vietata la vendita ambulante, itinerante o presso le fiere di animali d’affezione.
4. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali si svolge l’attività economica con animali d’affezione.
Art. 17 (Fiere, mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali d’affezione)
1. Sono vietate le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d’affezione.
2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d’affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario pubblico a seguito dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.
3. E’ vietato l’impiego di animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell’accattonaggio.
4. E’ vietato offrire animali in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 6 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la copertura vaccinale e l’effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.
6. E’ vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d’affezione con mutilazioni.
Art. 18 (Trasporto)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE n° 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.
2. E’ vietato trasportare animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non comunicante con l’abitacolo.
3. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d’affezione. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.
Art.19 (Cimiteri per animali d’affezione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali di affezione. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile. 2. I cimiteri per animali di affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente. 3. Il trasporto delle carcasse degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni.
Art. 20 (Norme per garantire l’incolumità pubblica e il benessere degli animali d’affezione)
1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato: a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al responsabile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli di contatti con persone o altri animali; b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga; c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività e ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività; d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e collari a punta; e) tenere animali d’affezione legati a catena per prolungati periodi di tempo in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso; la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciarsi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua; f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
g) tenere gli animali d’affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza; h) importare cani di età inferiore ai quattro mesi ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti; i) somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’animale al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping); j) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
Art.21 (Norme in materia di prevenzione dell’avvelenamento degli animali d’affezione)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità delle persone e degli animali d’affezione, è vietato a chiunque preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli, al fine di avvelenare gli animali d’affezione.
2. Il responsabile dell’animale avvelenato inseguito all’ingestione delle esche o dei bocconi avvelenati di cui al comma 1 deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario pubblico.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d’affezione e, se effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno quattro giorni d’anticipo. Il materiale informativo deve contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
Art. 22 (Adempimenti in caso di avvelenamento di animali d’affezione)
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d’affezione, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario pubblico.
2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve disporre l’invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato il decesso all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico. L’invio delle carcasse e dei campioni prelevati avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono ad autopsia la carcassa ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica, al fine di verificare la presenza di tracce di sostanze atte a provocare l’avvelenamento. 4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo della carcassa o del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all’Autorità giudiziaria e al sindaco. 5. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui al comma 4, provvede ad attivare tempestivamente le iniziative necessarie alla bonifica dell’area in cui si è verificato l’avvelenamento, garantendone la segnalazione mediante apposita cartellonistica.
Art. 23 (Obblighi per i produttori di sostanze pericolose) 1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio. 2. Nell’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art. 24 (Prestazioni medico veterinarie a carico del Servizio veterinario pubblico)
1. Il servizio veterinario pubblico eroga prestazioni medico-veterinarie a: a) cani e gatti presso i canili e gattili sanitari;
b) gatti appartenenti alle colonie feline.
Art. 25 (Medicina veterinaria di base)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all’erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all’articolo 26, comma 2. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare: a) la profilassi vaccinale ; b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche; c) la prevenzione e il controllo delle nascite; d) l’identificazione elettronica e l’iscrizione all’anagrafe. 3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano i criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d’intesa di cui al comma 3.
Art. 26 (Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base) 1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all’articolo 25, comma 3, sono erogate sulla base di tariffe stabilite con il protocollo di cui al citato articolo 28, comma 3, e sono a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi: a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui; b) sono titolari di pensione sociale; c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima; d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Art. 27 (Vigilanza e attività delle guardie zoofile)
1. Il servizio veterinario pubblico, le competenti autorità di pubblica sicurezza e le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 vigilano, secondo le rispettive competenze, sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell’articolo 138, comma 3, del RD 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 28 (Associazioni per la protezione degli animali)
1. Le associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 29 (Poteri sostitutivi del Prefetto)
1. In tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla presente legge, il Prefetto assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto adotta i provvedimenti necessari.
Art. 30 (Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo) 1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d’affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e zoofila.
2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.
Art. 31 (Relazione al Parlamento)
1. Il Ministero della salute trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La relazione indica in particolare: a) gli interventi realizzati riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi; b) i dati relativi alla gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati; c) i dati relativi alle adozioni; d) le iniziative relative all’attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d’affezione e di salute dei cittadini; e) le risorse impiegate per la realizzazione dei diversi interventi previsti dalla legge.
Art. 32 (Modifiche al titolo IX-bis del codice penale)
1. Dopo l’articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto il seguente: “Art. 544-septies. La pena per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-ter è aumentata se il reato è commesso esercitando abusivamente la professione di medico veterinario”.
Art.33 (Sanzioni)
Art. 34 (Norme transitorie) 1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 10, comma 5, si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione. 2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a tali requisiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n. 281, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203.
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TESTO EMENDATO
Art.1 (Principi e finalità)
1. identico;
2. identico;
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) animale d’affezione: i cani o i gatti tenuti dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari.
b) identico;
c) identico;
d) identico;
e) identico;
f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non riferibile ad un proprietario o detentore;
g) identico;
h) identico;
i) identico;
j) identico;
k) identico;
l) identico;
m) identico;
n) organizzazioni e sindacati di categoria:, società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali d’affezione, presenti in una o più regioni.
Art. 3
(Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione)
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l’animale e a farlo registrare nell’anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti.
2. identico.
3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve adottare le seguenti misure:
a) identico;
b) soppresso;
c) provvedere alla sua cura, garantendogli la possibilità di riparo dalle intemperie, cibo e acqua sufficienti al suo fabbisogno fisiologico e tutti gli interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria obbligatori;
d) identico;
e) identico;
4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure: a) identico;
b) identico;
c) identico;
d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone consultare un medico veterinario, UN COMPORTAMENTALISTA, O ISTRUTTORE CINOFILO ABILITATO e) identico;
f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non si impegni garantire quanto previsto al comma 3, lettera c);
g) identico;
6.E’ vietato cedere a qualsiasi titolo i cuccioli di cane prima dei 2 mesi di vita o allontanarli dalla madre, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.
7. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4.
8. Il proprietario di un animale d’affezione, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione al servizio veterinario pubblico, fornendone copia al nuovo proprietario. Chi riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni, con atto attestante l’origine dell’animale.
( Art. 4. (Anagrafe degli animali d’affezione e banca dati nazionale) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’istituzione dell’anagrafe felina, ai fini dell’identificazione e della registrazione di cui all’articolo 3, comma 1. Ogni passaggio di proprietà o possesso di cani e gatti devono essere comunicati, anche tramite i veterinari liberi professionisti, ai servizi veterinari pubblici competenti, con atti attestanti sia l’origine che la destinazione degli animali
2. identico.
3. identico.
4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l’iscrizione nell’anagrafe canina o felina e l’origine dell’animale. Tale documento accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. identico.
6. soppresso.
7. identico.
Art. 5 (Soccorso di animali)
1. identico;
2. identico;
Art. 6 (Decesso ed eutanasia)
1. Il proprietario dell’animale d’affezione, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo entro 15 giorni al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall’anagrafe degli animali d’affezione.
2. identico.
3 Le carcasse degli animali d’affezione deceduti sono smaltite ai sensi del REG. CE 1069 ex 1774/2002 ovvero sotterrati presso le strutture di cui all’articolo 19 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico. Relativamente agli animali detenuti nei canili e/o gattili lo smaltimento va effettuato solo esclusivamente e direttamente MEDIANTE incenerimento ai sensi del REG. CE 1774/2002.
Art. 7 (Attività di prevenzione e controllo delle morsicature) 1. identico.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia nominato dal Ministro della salute, un medico veterinario in rappresentanza delle organizzazioni veterinarie definite all’articolo 2, lettera l) un medico veterinario designato dalle associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) e un medico veterinario designato dalle organizzazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n).
3. identico.
4. identico.
5. Identico.
Art. 8 (Formazione)
1. identico.
3. identico.
Art. 9 (Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)
1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di rischio elevato può altresì rinunciare alla proprietà dell’animale. In tal caso l’animale è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture, che garantiscono l’incolumità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell’animale e del suo recupero.
7. identico.
8. identico.
Art. 10 (Canili e gattili sanitari)
1. I canili e gattili sanitari, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), provvedono a: a) identico
2. identico.
3.identico.
4.soppresso.
5.identico.
6. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente agli organi di pubblica sicurezza, che informano il servizio veterinario pubblico.
Art. 11 (Rifugi)
1. I rifugi, come definiti all’articolo 2, comma 1, lett. i), provvedono a: a) identico;
b) identico;
c) identico;
d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, anche tramite eventuali accordi con le associazioni riconosciute e devono inoltre formare e/o convenzionare personale specializzato ( anche proveniente da corsi di specializzazione specifici) per la preparazione dei cani di dubbia o difficile gestione, per le future adozione
2. SOPPRESSO
3.SOPPRESSO
4. I rifugi, al fine di favorire la cessione a privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l'ingresso al pubblico. L’orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei, e chiaramente vantaggioso per eventuali visitatori ( oltre ai giorni settimanali deve comprendere parte del sabato o della Domenica)
5. identico;
Art. 12 (Compiti dei comuni)
Art. 13 (Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione)
7. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione devono PREDISPORRE PROCEDURE DOVE LA QUALITA’ PREVALGA SUL PREZZO, GARANTIRE PREZZI CONGRUI (PREZZO MINIMO) AL MANTENIMENTO DEGLI STESSI E predisporre convenzioni tese a premiare la permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture e la diminuzione del numero complessivo degli animali vaganti sul territorio e scoraggiare invece la lunga permanenza degli animali nelle strutture, garantendo assieme la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:
a) identico;
b) identico;
c) identico.
2. I Comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che: a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale o regionale, b)dimostrino di incentivare le adozioni b) si avvalgano di COLLABORAZIONE DI associazioni riconosciute. c) siano in grado di dare un servizio, (agli Enti che hanno affidato servizi di custodia), di accesso ai dati relativi agli animali ospitati, 24/24 d) garantiscano aree riscaldate e) la mortalità, salvo cause non imputabili, non superi il 13% delle presenze.
Art. 14. (Impiego di cibo residuo per animali)
1. Alle strutture che detengono animali d’affezione che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per la richiesta di distribuzione gratuita di prodotti alimentari da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline e degli animali d’affezione ospitati presso i rifugi, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155.
2.
Art. 15 (Attività economiche con animali d’affezione)
1. identico.
2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali necessari ed accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia, anche durante le ore notturne.
3. identico.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle organizzazioni e sindacati di categoria, degli Ordini dei medici veterinari e delle organizzazioni veterinarie, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Sono esclusi da tale corso i professionisti iscritti all’albo, già abilitanti alla direzione di allevamenti secondo DPR 328/2001.
5. soppresso.
6. Identico
7. identico.
8. identico.
9. identico.
Art.16 (Obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d’affezione) 1. identico.
2. E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali non identificati e non registrati nel registro di cui al comma 1 e nelle anagrafi, se esistenti.
3. soppresso.
4. soppresso.
Art. 17 (Fiere, mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali d’affezione)
4. E’ vietato offrire animali in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico.
5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 3 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la copertura vaccinale e l’effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti.
6. E’ vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d’affezione con mutilazioni ad eccezione dei cani che hanno subito interventi previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201 e di quelli provenienti da Paesi esteri che hanno subito interventi consentiti dalle norme vigenti nel Paese d’origine.
Art. 18 (Trasporto)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE n° 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche della specie, evitando nel limite del possibile ogni sofferenza.
2 E’ vietato trasportare animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non comunicante con l’abitacolo, a meno che non siano adottate misure tali da garantire il loro benessere e sicurezza in conformità delle leggi in materia.
3. soppresso.
Art.19 (Cimiteri per animali d’affezione)
1. identico.
2. identico.
3. identico.
Art. 20 (Norme per garantire l’incolumità pubblica e il benessere degli animali d’affezione) a) identico; b) identico
c)addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività, fatta eccezione per la guardia, difesa e utilità, ricorrendo a maltrattamenti, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività;
d) identico;
e) identico;
f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le necessità sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
g)identico;
c) identico
h)identico;
i)identico.
Art.21 (Norme in materia di prevenzione dell’avvelenamento degli animali d’affezione)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità delle persone e degli animali d’affezione, è vietato a chiunque preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli, al fine di avvelenare gli animali d’affezione, fatta eccezione per le esche contro topi, ratti e lumache di libera vendita per uso civile, agricolo o domestico.
2. identico.
3. identico.
Art. 22 (Adempimenti in caso di avvelenamento di animali d’affezione)
1. identico.
2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve disporre l’invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato il decesso all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico. L’invio delle carcasse e dei campioni prelevati avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, che sostengono tutte le spese.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
Art. 23 (Obblighi per i produttori di sostanze pericolose) 1. identico.
2. identico.
Art. 24 (Prestazioni medico veterinarie a carico del Servizio veterinario pubblico)
1. Il servizio veterinario pubblico eroga prestazioni medico-veterinarie a: a) cani e gatti randagi catturati nel territorio di competenza e giacenti presso i canili e gattili sanitari;
b) gatti appartenenti alle colonie feline del territorio di competenza.
Art. 25 (Medicina veterinaria di base)
1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
Art. 26 (Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base) 1. identico.
2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi: a) identico;
b) identico; c) identico;
d) identico.
e) L’erogazione delle prestazioni veterinarie di base è erogata al beneficiario sempre e comunque per un solo animale.
Art. 27 (Vigilanza e attività delle guardie zoofile)
1. identico.
2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell’articolo 138, comma 3, del RD 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente, oltre che delle nozioni giuridiche, anche delle nozioni riguardanti benessere animale, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali, organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni di categoria, degli Ordini dei medici veterinari, delle organizzazioni veterinarie e delle associazioni riconosciute, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
3.Le guardie zoofile già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti prescritti entro il termine di 18 mesi.
Art. 28 (Associazioni per la protezione degli animali)
1. soppresso.
Art. 29 (Poteri sostitutivi del Prefetto)
Art. 30 (Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo)
2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie, le organizzazioni di categoria e le associazioni riconosciute.
Art. 31 (Relazione al Parlamento)
1. identico.
2. identico.
Art. 32 (Modifiche al titolo IX-bis del codice penale)
1. identico.
Art.33 (Sanzioni)
Art. 34 (Norme transitorie) 1. identico.
2. identico.
Art. 35 (Disposizioni finanziarie) 1. identico.
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MOTIVAZIONI
Il gatto della colonia felina potrebbe essere stato identificato ed iscritto ma, non avendo un proprietario è, nei fatti, un randagio. Così è un randagio anche il cosiddetto “cane di quartiere”, non previsto da questa legge e nemmeno da quella precedente ma di fatti esistente.
Se si vogliono normare anche attività economiche è indispensabile coinvolgere anche i rappresentanti delle categorie che poi dovranno attenersi alla norma.
L’entrata in possesso di un animale non identificato e registrato non deve nemmeno essere presa in considerazione. Gli unici due casi in cui un animale può essere “non ancora identificato e registrato”, sono: 1) il cane nasce, 2) il cane randagio viene catturato. Nel secondo caso, per previsione di questa stessa legge, appena un veterinario si accorge della mancanza del chip deve procedere all’inserimento.
L’affidante può chiedere all’affidatario un impegno a rispettare le norme ma non è in grado di giudicare a priori se costui sarà in grado di…..
Non si possono obbligare genericamente dei trattamenti senza specificare quali. Inoltre ci sono grandi dibattiti anche in ambito scientifico sui fabbisogni “etologici” del cane: non si possono imporre requisiti senza che esistano standard precisi previsti per legge. Stessa cosa per le condizioni climatiche
Molti cani manifestano comportamenti pericolosi per l’incolumità dei gatti: non si può mica mandarli tutti dal comportamentalista. Inoltre, il proprietario spesso non è nemmeno in grado di valutare se sussiste un caso di reale necessità ed è perciò bene che prima si rivolga ad un veterinario, il quale sarà lui a decidere se inviarlo allo specialista.
Se parliamo di detenzione e di riproduzione responsabile deve esserci a monte un impegno del detentore che, ovviamente, chi decide di allevare deve prendere.
Bisogna prevedere il divieto di cessione prima dei due mesi di vita, altrimenti ci sarà sempre chi dichiara di aver “trovato” il cane per cederlo anzitempo
Bisogna prevedere il divieto di cessione a qualsiasi titolo perché, se si vieta solo la “vendita” si favorisce il business illegale delle false cessioni gratuite di qualsivoglia natura.
Lo scambio di un animale non identificato e registrato non deve nemmeno essere presa in considerazione e l’unico sistema per controllare è obbligare il proprietario che si reca dal veterinario a registrare l’animale a dichiararne l’origine. Solo così si potrà capire se l’animale è nato a casa del proprietario o è stato a questo ceduto da un terzo.
Lo scambio di un animale non identificato e registrato non deve nemmeno essere presa in considerazione e l’unico sistema per controllare è obbligare il proprietario che si reca dal veterinario a registrare l’animale a dichiararne l’origine. Solo così si potrà capire se l’animale è nato a casa del proprietario o è stato a questo ceduto da un terzo.
Lo scambio di un animale non identificato e registrato non deve nemmeno essere presa in considerazione e l’unico sistema per controllare è obbligare il proprietario che si reca dal veterinario a registrare l’animale a dichiararne l’origine. Solo così si potrà capire se l’animale è nato a casa del proprietario o è stato a questo ceduto da un terzo.
L'anagrafe nazionale attuale, uniformata e resa funzionante in tempo reale raggiunge lo scopo senza doppioni, che non si vede come possano essere senza maggiori oneri.
Bisogna fissare un termine preciso.
Il 508/92 è superato, dal REG. CE 1774/2002 per cui riteniamo la citazione legislativa un errore. Bisogna assolutamente evitare che lo smaltimento dei cani o gatti presenti nelle strutture, le cui cause di decesso sono svariate, avvengano senza il diretto incenerimento in quanto ad oggi il sistema adottato o “trucco” è quello di farlo passare per smaltimento, si ai sensi del REG. CE 1774/2002, ma nel ciclo di trasformazione. Teniamo conto che dalla trasformazione derivano, una serie di prodotti che vanno dalle farine animali a prodotti cosmetici, per cui il diretto incenerimento garantirebbe eventuali distrazioni nel sistema di smaltimento.
Se si vogliono normare anche attività economiche è indispensabile coinvolgere anche i rappresentanti delle categorie che poi dovranno attenersi alla norma.
Da chiunque sia gestita, qualunque struttura con i requisiti, può garantire il benessere degli animali.
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Gli istituti zooprofilattici hanno dati a sufficienza come osservatori epidemiologici.
Gli organi di pubblica sicurezza sono facilmente reperibili e resta traccia della segnalazione.
Non si può obbligare il gestore di un canile a fare accordi con determinate associazioni quando la gamma professionale in tal senso è ampia o anche titolata a livello universitario, o professionalmente formata da specifici corsi, si creerebbe un ingiusto vantaggio per persone che hanno quale unica referenza la tessera di una Onlus.
La corretta gestione di una struttura non può prescindere da quanti cani ospita, : 3 chihuahua in 30 metri quadri resteranno sempre nell’angolo mentre un pointer che vive tutta la sua vita in 10 metri quadri sarà comunque sempre sofferente. L’assistenza e la corretta gestione degli animali definisce se il loro stato di vita è in rispetto del loro benessere. Nemmeno gli asili e le scuole in genere hanno quelle dimensioni. Inoltre, tenuto conto del numero dei cani presenti nelle strutture ( circa 250.000 e oltre 400.000 ancora vaganti) ci sarebbe immediata necessità di realizzare oltre 1.000 canili con tutti i problemi che recherebbero nelle gestioni e nei controlli. Poi l’obbiettivo non è quello di eliminare le strutture? Allo stesso modo non si possono fissare per legge l’ingresso quotidiano del pubblico: perfino un bar ha il giorno di chiusura. L’ordinanza Martini che stabiliva cose del genere è stata sospesa prima dal Tar e dopo dal Consiglio di Stato.
L’obbligo di accesso ai volontari non può essere una garanzia. Chiunque ha accesso ad un canile deve comunque rispettare il regolamento e le direttive dei Direttori Sanitari. Aggirarsi per un canile, da parte di persone di dubbia formazione, può essere un danno per i cani ospitati, in quanto il passaggio da un area all’altra potrebbe essere motivo di veicolo per eventuali malattie trasmissibili nella specie.
O la corretta detenzione degli animali viene normata da decreto ministeriale o da regolamento comunale, non da tutte e due. Non si possono obbligare i comuni ad emanare norme, visto che esiste una normativa nazionale di riferimento piuttosto precisa.
La volontà di ospitare temporaneamente deve avere carattere di volontariato, altrimenti qualcuno potrebbe approfittare di eventuali contributi per fini che nulla hanno a che fare con il benessere degli animali.
La qualità del servizio va ricercata in una serie di requisiti tecnici quali, curriculum aziendali, requisiti di qualità, procedure adottate anche nel rispetto dell’ambiente ecc. Per cui se davvero si vuol contrastare il randagismo, bisogna creare le condizioni per favorire chi operi in questa direzione e sfavorire chi no, evitando, inoltre, che per accaparrarsi il servizio di mantenimento dei cani , false associazioni o imprenditori improvvisati amanti degli animali partecipino a gare con ribassi tali da non poter garantire in alcun modo il benessere degli animali.
Le Associazione non possono partecipare a gare di appalto indette per i servizi di mantenimento. Esse usufruiscono ed hanno accesso ad una serie di contributi per l’attività di volontariato per cui non possono utilizzare tali contributi come strumento concorrenziale nelle gare di appalto. Il principio deve essere quello del volontariato che si occupi esclusivamente di cani liberi o di colonie feline. Inoltre i nostri lavoratori rientrano nella categoria di quelli sottoposti a rischio biologico anche se hanno meno di 10 dipendenti cosa che non accade nel caso di operatori volontari. Il benessere va garantito con l’assistenza, l’assistenza va garantita con il lavoro, il lavoro può essere garantito quando è dipendente, il volontariato non è un lavoro e se mai lo fosse è indipendente. L’indipendenza del lavoro non può garantire nulla.
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Il decreto di cui all’articolo 10, comma 5 stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, che non possono essere gli stessi di una struttura in cui l’animale è detenuto con scopi completamente diversi, magari per pochi giorni o addirittura per poche ore. E solo il servizio veterinario pubblico ha la competenza di valutare, caso per caso, quali caratteristiche siano necessarie a garantire il benessere degli animali.
Se si vogliono normare anche attività economiche è indispensabile coinvolgere i rappresentanti delle categorie che poi dovranno attenersi alla norma, non chi si pone ideologicamente contro a tali attività. Al limite entrambi, ma guai ad escludere chi svolge l’attività. Zoologia ed etologia poi, sono materie complesse ed è alquanto difficile pensare di insegnarle con un corso per svolgere un’attività professionale in proprio. E ci sono inoltre più sentenze riguardanti la tutela del valore di lauree competenti che assorbono le finalità di corsi inferiori quali quelli professionali.
Un elenco presso i comuni non può essere pubblico. Ci sono norme che tutelano la privacy, i dati sensibili e quelli di impresa e solo il gestore può decidere come e quanto rendere nota la sua attività. Un elenco pubblico servirebbe solo a qualche organizzazione non certo amica di tali attività, per andare a colpo sicuro nelle proprie azioni.
Lo scambio di un animale non identificato e registrato non deve nemmeno essere presa in considerazione.
Non si possono vietare fiere e mercati alcuni dei quali hanno addirittura valore storico e culturale.
Non si possono normare requisiti di attività economiche con attività non economiche perché diversi e comunque già normati dall’accordo stato regioni. Il decreto di cui all’articolo 10, comma 5 stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, che non possono essere gli stessi di una struttura in cui l’animale è detenuto con scopi completamente diversi, magari per pochi giorni o addirittura per poche ore. E solo il servizio veterinario pubblico ha la competenza di valutare, caso per caso, quali caratteristiche siano necessarie a garantire il benessere degli animali.
La libertà di impresa si può condizionare a determinati requisiti, ma non vietare.
Alcuni di questi temi sono già normati dall’accordo stato regioni, e l’accattonaggio è competenza dei comuni.
Non si può estendere un divieto così generico ad un’area privata, anche se aperta al pubblico.
Esistono anche esposizioni di cuccioli e a 6 mesi il cane ha già perso le caratteristiche tipiche del cucciolo. Per contro può avere già la copertura per essere movimentato. Inoltre, i trattamenti per pulci e zecche non li fa il veterinario e quindi non sono scritti sul libretto sanitario.
Non può essere imposto per legge, andando tra l’altro a incidere anche sui proprietari di cani residenti in altri Paesi: sarà eventualmente l’organizzatore della manifestazione a dotarsi di un regolamento che preveda specifici requisiti per partecipare.
Il trasporto per l’animale è già di per sé una sofferenza e ciò potrebbe dar spazio a pericolose interpretazioni.
Un fuoristrada Pic up può avere tutti i requisiti di sicurezza e benessere anche in conformità del codice della strada.
Come è già avvenuto per treni e aerei devono essere le aziende di trasporto a decidere se, ed eventualmente come, accettare animali a bordo.
Le colonie potrebbero insediarsi anche in luoghi non opportuni.
A parte che a quattro mesi generalmente i cani non presentano l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti, ma solo di quelli da latte, ma in ogni caso il divieto sarebbe comunque in contrasto con i regolamenti comunitari in materia e con la stessa Convenzione di Strasburgo recentemente ratificata dall’Italia.
Meglio precisare già dal primo comma che desumere solamente dai successivi.
Il cliente potrebbe non voler sostenere le spese e nemmeno il veterinario libero professionista.
Vi sono testimonianze addirittura di cani importati dall’estero presso canili sanitari.
Visti i numerosi casi di cronaca che riportano la mancanza di soldi anche per l’assistenza di base agli umani, probabilmente più di qualche cittadino sopprimerebbe interamente gli articoli 24, 25 e 26, ma se questo è uno degli obbiettivi della legge, ci si limita a non commentare.
Altrimenti ci sarà chi intesta l’intero canile a persona compiacente in possesso dei requisiti.
Non si può pensare che chi va a controllare sia meno preparato di chi è controllato. E anche le associazioni che rappresentano le attività economiche devono dare il loro importante contributo formativo.
G
gli albi ed i requisiti per l’iscrizione ad essi sono di competenza regionale.
Se si vogliono normare anche attività economiche è indispensabile coinvolgere anche i rappresentanti delle categorie che poi dovranno attenersi alla norma.
Il comma 3è stato soppresso. Il sequestro inoltre, è sempre un atto traumatico per gli animali e troppo spesso le cronache hanno riportano di situazioni di post-sequestro per gli animali peggiori di quelle dalle quali provenivano, pertanto bisogna limitare questo intervento laddove ve ne sia davvero bisogno in ambito penale ed evitare la possibilità di un uso pretestuoso della legge per quelli che non sono certo i suoi fini.
Il comma 2 è stato soppresso.
L’articolo è stato modificato.
I commi 2 e 3 sono stati soppressi.
All’articolo 20 non è presente il comma2.
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ASSOCANILI
IL SEGRETARIO NAZIONALE